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ORDINANZA n. 28 del 19 dicembre 2021 - Sito della Città di Cava de' Tirreni
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covid-19

ORDINANZA n. 28 del 19 dicembre 2021

Ultimo aggiornamento : 21/12/2021Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19. ----- Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Conferma, con precisazioni, dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021.

  Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica  e  fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali  e  regionali vigenti, su tutto il territorio regionale:
1.1. con  decorrenza immediata e fino al 1 gennaio 2022:
  è  fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta  consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.
Si precisa che lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo; 
1.2. restano confermate le disposizioni dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021, e, per l’effetto:
  - a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:
1.2.1. per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;  
1.2.2. nei  luoghi  pubblici  all’aperto  è  fatto  divieto  di  svolgimento  di  eventi,  feste  o  altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento; 
1.2.3. è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni  luogo  non  isolato  (ad  es.,  centri  urbani,  piazze,  lungomari  nelle  ore  e  situazioni  di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);
1.2.4. - nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:  
dalle  ore  11:00  e  fino  alle  ore  05:00  del  giorno  successivo,  ai  bar  e  agli  altri  esercizi  di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione  dell’acqua.  Si  precisa  che  il  divieto  non  riguarda  le  strutture  con  modalità  di vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina.
   

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