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Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021 - Sito della Città di Cava de' Tirreni
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covid-19

Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021

Ultimo aggiornamento : 21/03/2021Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. - - Ulteriore conferma delle ordinanze regionali n.7 del 10 marzo 2021, n. 8 dell’11 marzo 2021 e n. 9 del 15 marzo 2021 in tema di limitazioni alla mobilità nei centri urbani e alle attività mercatali.

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania:

Con decorrenza dal 22 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 sono ulteriormente confermate le disposizioni delle Ordinanze regionali n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell’11 marzo 2021 e n.9 del 15 marzo 2021 e, per l’effetto:

- fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio -ivi compresi quelli rionali e settimanali- disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite esclusivamente ove svolte in negozi/box purchè sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente ai singoli negozi/box provvisti di allaccio diretto alla rete idrica;

- è confermata la chiusura al pubblico - salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30 - dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso.


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