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Ordinanza n.9 del 15 marzo 2021 - Sito della Città di Cava de' Tirreni
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covid-19

Ordinanza n.9 del 15 marzo 2021
documenti allegati
[Ordinanza n.15 del 15-03-2021]

Ordinanza n.9 del 15 marzo 2021

Ultimo aggiornamento : 16/03/2021Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.--- Disposizioni urgenti in tema di lezioni e corsi di formazione, nonché in tema di mobilità e trasporti. Precisazioni in ordine alle attività mercatali.

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania

1.1. con decorrenza  16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021:
- è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esami inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili.  Le attività di formazione professionale restano invece consentite in presenza, in ogni caso entro i limiti previsti dall’art.25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, ove detta modalità sia indispensabile ai fini del relativo svolgimento;
- è altresì vietato lo svolgimento in presenza delle lezioni e dei corsi, teorici e pratici, delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente;

1.2. con decorrenza 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021:
- sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile.

1.3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del DPCM 2 marzo 2021, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

1.4. Per i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri (su ferro e su gomma), è consentita la rimodulazione, anche in riduzione, dei programmi ordinari di esercizio, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali,  la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.


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