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Ordinanza n.21 del 31 luglio 2021 - Sito della Città di Cava de' Tirreni
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covid-19

Ordinanza n.21 del 31 luglio 2021

Ultimo aggiornamento : 02/08/2021Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19. ----- - Conferma delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.19 del 2021 (Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie). - Aggiornamento delle disposizioni dell’Ordinanza regionale n.20 del 2021 (Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania). Disposizioni in tema di eventi pubblici ed aperti al pubblico.

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 1° agosto 2021 e fino al 31 agosto 2021:
 
1. sono confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 19 del 25 giugno 2021- pubblicata sul BURC in pari data-  e, in particolare:  
1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a)  è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da  parte  di  qualsiasi  esercizio  commerciale  (ivi  compresi  bar,  chioschi,  pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;  
b)  è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche  ed  aperte  al  pubblico,  ivi  compresi  gli  spazi  antistanti  gli  esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;  
c)  ai  bar,  “baretti”,  vinerie,  gelaterie,  pasticcerie,  chioschi  ed  esercizi  di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;  
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1.2. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.
 
1.3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto
obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento-   nonché nelle   file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi”.
 
2. Lo svolgimento, sul territorio regionale, di spettacoli, concerti  ed eventi pubblici ed aperti al pubblico – fatto salvo l’obbligo di rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52,  convertito con Legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato ed integrato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nonché delle misure disposte dal  DPCM 2 marzo 2021, la cui efficacia è stata prorogata al 31 agosto 2021-  è subordinato alla definizione ed adozione, da parte delle  competenti Autorità,  delle  misure  e  specifìche  prescrizioni,  da  individualizzare  sulla  base  delle  concrete caratteristiche dei luoghi e dei singoli eventi,  idonee a scongiurare assembramenti ed altre situazioni di rischio sanitario anche nelle aree limitrofe al luogo di svolgimento e ad assicurare i relativi controlli.  
 
3. A modifica ed aggiornamento dell’Ordinanza regionale n. 20 del 22 luglio 2021:  
- è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi  per i quali l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 luglio 2021 non preveda l’obbligo di isolamento fiduciario all’arrivo,  di sottoporsi ai controlli, anche a campione, organizzati dall’USMAF  in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 secondo le modalità già definite con Ordinanza n.20/2021, in conformità alla disciplina di cui al DPCM 17 giugno 2021. La menzionata ordinanza n.20/2021 resta confermata per quanto non modificato nel presente provvedimento.


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