Attenzione

Stai visualizzando la versione solo testo perché il tuo browser non supporta le tecnologie utilizzate in questo sito.

Per visualizzare la versione normale devi utilizzare uno di questi browser.

Ordinanza n. 72 del 24 settembre 2020 - Sito della Città di Cava de' Tirreni
Stemma della Citt?di Cava De'Tirreni

covid-19

Ordinanza n. 72 del 24 settembre 2020

Ultimo aggiornamento : 24/09/2020Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. - - Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio.

Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione:

1.1 sono ulteriormente confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale n.66 dell’8 agosto 2020, concernenti l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C°;

1.2 è disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze di cui al successivo punto 1.4. o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020. L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;

1.3 Anche in deroga ai protocolli allegati alle ordinanze di cui al successivo punto 1.4. e/o al DPCM 7 settembre 2020, è fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°;

1.4 sono prorogate le misure, confermate con Ordinanza n.71 del 9 settembre 2020, di cui all’Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 56/2020, 59/2020, 61/2020; dell’Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020; dell’Ordinanza regionale n.64 del 31 luglio 2020. Si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza approvate con le menzionate ordinanze che, al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd.“contatto stretto”, stabiliscono l’obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità;

1.5 l’esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, resta conformato alle disposizioni e misure di cui all’allegato 15


Dichiarazione di accessibilità [torna su]